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Abrogato

Art. 58.   I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno d’età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 58.   Il Ministero Difesa dell'Interno ogni quattro anni entro il 27 Gennaio, con tornata unica elettorale, secondo le candidature e numero degli eletti a Delegati Politici e Delegati Civili nelle Circoscrizioni, Assessorati Comunali, Provinciali, Regionali, della Camera Nazionale dei Delegati Politici delle Categorie e Camera Nazionale della Regioni dei Delegati Politici delle Categorie, saranno calcolate le percentuali sulla base degl’appartenenti d’ogni categoria Istituzionale, Sociale ed Economica.

Il numero d’appartenenti d’ogni categoria, saranno calcolati dalle Circoscrizioni Anagrafiche, confermate dagl’Uffici di Collocamento a Lavoro e dalle Camere di Commercio delle Libere Professioni, trasmessi a livello di Circoscrizione, Comuni e Province e Regioni e Nazionale ed Estero a tutti gl'Uffici Elettorali delle Prefetture d’Italia, che preparano ogni quattro anni con i dati aggiornati, le percentuali di candidati, le schede elettorali e numero degli eletti delle Categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche.

CAMERE NAZIONALE DELLE REGIONI DEI DELEGATI POLITICI DELLE CATEGORIE ISTITUZIONALI SOCIALI ED ECONOMICHE

Le Elezioni dei Delegati Politici delle Categorie Istituzionali Sociali ed Economiche alla Camera Nazionale delle Regioni, sono eletti per votazione diretta, con scheda elettorale dai Cittadini-e Italiani-e aventi diritto al voto.

I Candidati Politici delle appartenenti Categorie Istituzionali Sociali ed Economiche, legittimamente eletti ai ballottaggio devono essere Residenti, per almeno due anni alla Regione in cui sono candidati ed aver compiuto 25 anni d’età. 

La Composizione della Camera Nazionale delle Regioni dei delegati politici, per un totale n° 750, in percentuale al numero degli appartenenti delle Categorie Istituzionali Sociali ed Economiche.

La Camera Nazionale delle Regioni, non ha potere legislativo nazionale, ma propositivo legislativo da presentare alla Camera Legislativa Nazionale, secondo nuove necessità ed emergenze nelle varie Regioni Italiane

La Camera Nazionale delle Regioni ha potere legislativo, per uniformare con approvazione o abrogazione le delibere emesse dai Consigli delle varie Regioni Italiane.

Questo significa che normative delle Regioni Italiane devono essere uniformi è le diversità per esigenze di territorio o fiscali, devono essere approvate dopo la proposta dalla Camera Nazionale delle Regioni.

La Camera Nazionale delle Regioni, al fine di un Programmato Sviluppo Equilibrato e di Federalismo Fiscale, tra le Regioni Italiane, dovrà approvare annualmente i loro Bilanci Consuntivi, e Preventivi, che dovranno passare all’approvazione delle Camera Legislativa Nazionale, nel rispetto della Programmazione Economica Nazionale. 

CAMERE NAZIONALE LEGISLATIVA DEI DELEGATI POLITICI DELLE CATEGORIE ISTITUZIONALI SOCIALI ED ECONOMICHE

Le Elezioni dei Delegati Politici delle Categorie Istituzionali Sociali ed Economiche alla Camera Legislativa Nazionale, sono eletti per votazione diretta, con scheda elettorale dai Cittadini-e Italiani-e aventi diritto al voto.

I Candidati Politici delle appartenenti Categorie Istituzionali Sociali ed Economiche, legittimamente eletti ai ballottaggio devono essere Residenti, per almeno due anni nella Regione in cui sono candidati ed aver compiuto 25 anni di età.

La Composizione della Camera Legislativa Nazionale dei delegati politici, per un totale n° 900 di cui 50 eletti dalle Sezioni elettorali Estere, in percentuale al numero degli appartenenti delle Categorie Istituzionali Sociali ed Economiche.

La Camera Legislativa Nazionale ha competenze legislative stabilite dalla legge. 

La Camera Legislativa Nazionale, al fine di un Programmato Sviluppo Equilibrato e di Federalismo Fiscale, tra le Regioni Italiane, dovrà approvare annualmente i loro Bilanci Consuntivi e legiferare il Bilancio Preventivo annuale delle Regioni Italiane secondo la Programmazione Economica Nazionale. 

Il numero dei componenti delle Camera Nazionale delle Regioni e della Camera Legislativa Nazionale e aumentato di numero, per impedire la corruzione nel voto dei Bilanci Regionali e voto sulle Leggi Nazionali e Bilancio Nazionale, anche in virtù di uno stipendio adeguato alla funzioni dei delegati politici al Servizio dei Cittadini-e Italiani-e Elettori e dello Stato Italiano.

La Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, consente una rappresentatività politica reale della composizione della Società Civile Italiana, dove prima sono sanciti i Doveri Civici, per ottenere i Diritti Civili, con i ricambi necessari a dare opportunità di partecipare e cogestire la politica programmatica, sulla base della meritocrazia e professionalità della classe dirigente Politica, Istituzionale, Sociale ed Economica.

Abrogato

Art. 59.   È senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Abrogato

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Abrogato

Art. 60.   La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

L’abrogazione della norma è resa necessaria, perché il Senato della Repubblica Italiana sarà sostituito dalla Camera dei Delegati Nazionali delle Regioni, rimane il titolo onorifico, per meriti Istituzionali in età pensionabile di Senatore dello Stato Italiano con nomina del Presidente della Repubblica.

Art. 61.   Le elezioni delle nuove Camere Nazionale delle Regioni e Camera Legislativa Nazionale, hanno luogo entro settanta giorni dalla fine legislatura precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove due Camere Nazionale delle Regioni e Camera Legislativa Nazionale, sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.   Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e d’ottobre.

Modifica

Art. 62.   Le due Camere, la Camera Nazionale delle Regioni e Camera Legislativa Nazionale si riuniscono di diritto il terzo giorno non festivo d’Aprile.

La modifica e motivata che prima il Governo uscente deve chiudere il Bilancio dell’anno precedente, in modo che il nuovo Governo abbia conoscenza della stato economico dello Stato Italiano.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

Modifica

La Camera Nazionale delle Regioni Italiane e Camera Legislativa Nazionale può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica Italiana.

Quando si riunisce in via straordinaria la Camera Legislativa Nazionale dei Delegati Rappresentanti le Categorie, è convocata di diritto anche la Camera Nazionale delle Regioni dei Delegati Politici Rappresentanti le Categoria Nazionale delle Regioni, nella maggioranza dei componenti.

La modifica nella maggioranza, perché essendo convocata in via straordinaria, vuol significare che occorre discutere o approvare qualcosa d’importanza politica a livello Nazionale, altrimenti potrebbe essere usata per approvare leggi in contrasto con la maggioranza dei Delegati delle due Camere Regionale e Nazionale.

Art. 63   Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Modifica

Art. 63.   Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente è quello della Camera Legislativa Nazionale e il vice Presidente è quello della Camera Nazionale delle Regioni.

Art. 64.   Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Modifica

Art. 64.   La Camera Legislativa Nazionale e Camera Nazionale delle Regioni,  adottano un regolamento comune, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nella Camere Legislativa Nazionale e nella Camera Nazionale delle Regioni, le sedute sono pubbliche, tuttavia possono adunarsi in seduta segreta e deliberare in merito alla sicurezza Nazionale, solo in stato di guerra dello Stato Italiano o nel pericolo della Sovranità dello Stato Italiano.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

Modifica

Nella Camera Nazionale delle Regioni Italiane e Camera Legislativa Nazionale, le deliberazioni di ciascuna non sono valide, se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione della Seconda Repubblica Italiana, prescriva una maggioranza speciale, nei casi di calamità naturali gravi e della lesa Sicurezza e Sovranità Nazionale.

Abrogata

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesto obbligo, di assistere alle sedute.

Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Modifica

Il Governo del Paese, deve essere espressione elettorale diretta dei Cittadini-e Italiani-e, che candidano Delegati Politici ed eleggono alla Camera Legislativa Nazionale, secondo la percentuale di appartenenza alle Categoria Nazionale Istituzionali, Sociali ed Economiche, che alloro volta nominano a maggioranza i Ministeri del Governo, che alloro volta nominano a maggioranza il Primo Ministro del Governo Italiano.

La Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione significa che la massima espressione di rappresentatività politica deve essere eletta dai Cittadini Italiani, nominare una persona non eletta come rappresentante del Governo Italiano, è antidemocratico, perché usurpa la Sovranità Popolare, inoltre dimostra l’incapacità politica dei Delegati delle categorie della due Camera Nazionale e della Camera delle Regioni Italiane

Art. 65  La legge determina i casi d’ineleggibilità e d’incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore [66, 84, 2° comma, 104, 7° comma, 122, 2° comma, 135, 6° comma].

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Modifica

Art. 65.  La legge determina i casi d’ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di Delegato a tutti i livelli di rappresentatività politica, per cui non sono ammessi i condannati definitivi o con carichi pendenti o per motivi di conflitto d’interessi. Inoltre non sono ammessi alle massime cariche dello Stato Italiano chi ha responsabilità o svolge attività imprenditoriali, come proprietario o azionista, sulla base del volume di fatturato o valutario azionario, secondo quanto previsto dalla legge.  

Abrogata

Art. 66.  Ciascuna Camera giudica dei titoli d’ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte d’ineleggibilità e d’incompatibilità.  

Modifica

Art. 66.  I Delegati Politici e Civili, Dirigenti e Funzionari, pubblici e privati che abbiano subito una condanna in primo grado, la legge prevede siano sospesi nelle funzioni e stipendio, nel caso di condanna definitiva automatico licenziamento, con interdizione perpetua dei Pubblici Uffici.

Questa norma si è resa necessaria, perché attualmente nessuna responsabilità assumono di fronte ai Cittadini Italiani e alle leggi dello Stato Italiano

La modifica specifica che nel caso di un Cittadino Italiano con un carico pendente o condannato definitivo, perde l’autorità legale e morale, pertanto contro la Costituzione della Seconda Repubblica Italiana nell'esercizio di Delegato Politico, essendo un servizio di scelte programmatiche ed amministrative valutarie, per conto dei Cittadini Italiani e dello Stato Italiano.

Un titolare di un’Attività economica rilevante, può essere eletto Delegato Politico come Assessore o Parlamentare, ma non può essere eletto Ministro o capo del Governo Italiano, perché le scelte programmatiche e decisioni politiche legislative, influiscono su tutta l’economia Italiana pubblica e privata, inoltre possono essere d’interesse di potere economico personale, in concorrenza sleale con le altre l’Attività economica ed incorre al reato penale di aggiotaggio finanziario, con conflitto d’interesse privato contro gl'interessi dello Stato Italiano.   

Art. 67.  Ogni membro del Camera Nazionale delle Regioni Italiane e Camera Legislativa Nazionale rappresenta la Sovranità Popolare e la Nazione Italiana ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.  I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Modifica

Art. 68.  Ogni membro del Camera Nazionale delle Regioni Italiane e Camera Legislativa Nazionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Abrogata

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.  

Modifica

I Delegati Politici e Civili rispondono alla legge la cui diretta giurisdizione e competente il Tribunale Superiore o Ordinari e in base alla gravità del reato come accusato o indagato, previsto dalla legge, sarà sospeso il procedimento giuridico fino al termine del mandato elettorale dei quattro anni, salvo rinuncia spontanea con sospensione dall’incarico delle stesso Delegato Politico di categoria, nel caso possa dimostrare l’estraneità ed innocenza da fatti contestati, per potersi candidare ad un secondo mandato elettorale.

I Delegati Politici e Civili rispondono alla legge la cui diretta giurisdizione e competente il Tribunale Superiore o Ordinari e in base alla gravità del reato come accusato o indagato, suffragate da prove documentali, d’intercettazione e testimonianze è prevista la decadenza del mandato di Delegato Politico e Civile, al termine dal Procedimento Giudiziario con Giudizio Definitivo, nel caso le accuse fossero state presentate con atti probatori distorti dalla realtà dei fatti nell’ambito delle sue funzioni, sarà risarcito nello stipendio e riabilitato pubblicamente e riabilitato  alla funzioni di Candidato alla prossime elezioni di Delegato Politico o Civile.

Il Delegato Politico decade dal mandato, in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna o qualora sia colto in flagranza di reato, ovvero il reato e provato inconfutabilmente o per il quale è previsto l’arresto obbligatorio.

I Delegati Politici e Civili il cui mandato decade irrevocabilmente per morte o condanna definitiva, il Delegato Politico che lo sostituisce è il secondo in graduatoria degl'eletti della Categoria, Istituzionale, Sociale ed Economica, resterà in carica per il tempo restante quattro anni fine mandato elettorale. 

La norma e abrogata perché i Tribunale Superiore o Ordinario avranno giurisdizione nei confronti dei Delegati Politici e Civili il cui  procedimento sarà sospeso fino la termine del mandato elettorale dei quattro anni, salvo rinuncia spontanea con sospensione dall’incarico delle stesso Delegato politico di categoria, nel caso possa dimostrare l’estraneità ed innocenza da fatti contestati, per potersi candidare ad un secondo mandato.

Abrogata

 Art. 69.  I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.

Art. 69.  Il Delegato Politico ha una stipendio stabilito dalla legge, le assenze ingiustificate, per campagne elettorali fuori dal periodo stabilito dalla legge elettorale, saranno detratte dallo stipendio, che sarà commisurato alla responsabilità giuridico penale e civile di Delegato Politico, alla residenza nella citta, in cui svolge il mandato di Delegato Politico e spese di rappresentanza.

SEZIONE II

LA FORMAZIONE DELLE LEGGI

 Art. 70.  La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere Nazionale della Regioni e Camera Legislativa Nazionale, nelle rispettive funzioni e competenze.

Art. 71.  L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo Legislatore Nazionale, a ciascun membro della Camere Nazionale della Regioni e Camera Legislativa Nazionale ed agli organi ed enti ai quali sia conferita la delega da leggi della Costituzione delle seconda Repubblica Italiana   

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

 Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento [64, 1° comma] esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.  

 Art. 72.  Le leggi sono promulgate, con approvazione a maggioranza articolo per articolo con votazione finale, della Camera Legislativa Nazionale, dai Delegati delle Categorie Politiche, Istituzionali, Sociali ed Economiche.

La modifica è resa necessaria al fine di snellire i tempi per l’emanazione delle leggi, degli emendamenti alla sola Camera Legislativa Nazionale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Modifica

I disegni di legge, con l’approvazione a maggioranza semplice della Camera Legislativa Nazionale dei Delegati politici di Categoria Istituzionale, Sociale ed Economica, passare al vaglio di una commissione di competenza della materia legislativa, formata da consulenti percentualmente al rappresentatività politica della Camera Legislativa Nazionale.

Abrogata

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Abrogata

La procedura normale d’esame e d’approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [77], d’autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80], d’approvazione di bilanci e consuntivi [81].

Modifica

L’approvazione del Bilancio annuale dello Stato Italiano è prima determinato dalla presentazione dei Bilanci di Spesa ed Entrate delle Regioni, approvati a maggioranza prima dai Delegati della categorie dalla Camera Nazionale delle Regioni, per passare all’approvazione finale dai Delegati della categorie della Camera legislativa Nazionale.

Il criterio della formazione della spesa di Bilancio Pubblico deve essere improntato sulla base di spesa corrente ed una programmata spesa per investimenti per innovazioni ed infrastrutture, con uguale capacità programmatica di Bilancio d'entrate fiscali annuale.

L’approvazione del Bilancio annuale dello Stato Italiano, passa al vaglio ed approvazione prima dai Delegati della Camera delle Regioni, perché sono coloro che devono raccogliere l’istanze ed esigenze di tutti i Bilanci delle Regioni, che formano e rappresentano il maggior fabbisogno delle spesa dello Stato Italiano, dopo passa all’approvazione finale dei Delegati della Camera Legislativa Nazionali, che approveranno la parte di Bilancio riguardante i Ministeri delle Finanze, Ministero dell’Economia, per Investimenti programmatici a livello Regionale e Nazionale.  

Art. 73.  Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica [87, 5° comma] entro un mese dall’approvazione.

La Camere Legislativa Nazionale e Camera Nazione delle Regioni, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Camera Legislativa Nazionale, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.  Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con un messaggio motivato alle Camere [87, 2° comma] chiedere una nuova deliberazione.

La Camere Legislativa Nazionale, con l’approvazione della nuova la legge, questa deve essere promulgata [87, 5° comma].

Art. 75.  È indetto Referendum Popolare [71, 3° comma, 123, 1° comma, 132] per deliberare una proposta di legge popolare o abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli Regionali [121].

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, d’amnistia, e d’indulto [79], d’autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80].

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i Cittadini- Italiani-e aventi diritto di elettori con tessera elettorale inviata appositamente dalle Prefetture Italiane.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità d’attuazione del referendum.

 Art. 76.  L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegata al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Modifica

Art. 76.  L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegata, ne assunta dal Governo Legislativo Nazionale, per motivi d’autorevolezza o governabilità, perché la Democrazia Legislativa prevede con le Commissioni, tempi e modi dello studio ed approvazione delle nuove leggi od eventuali modifiche o emendamenti, che raccolgono l’esigenze dei mutamenti sociali ed economici.

Art. 77.  Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia, sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Modifica

Art. 77.  Quando sorgono casi di straordinaria urgenza legislativa, il Governo adotta tramite il Capo del Governo, che delega la Presidenza della Camera Legislativa Nazionale, anche a Camere sciolte o normale amministrazione, convoca i Delegati della Camera legislativa Nazionale e Camera Nazionale delle Regioni, un periodo di sedute straordinarie all’approvazione delle leggi proposte dal Governo Italiano.

La Costituzione della seconda Repubblica Italiana sancisce come principio fondamentale di Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, che il Governo Legislativo Nazionale, non può approvare leggi per decreto o richiamo alla fiducia, ma devono essere sempre approvate, con eventuali emendamenti a maggioranza dai Delegati della Camera Nazionale e delle Regioni.

La Costituzione della seconda Repubblica Italiana sancisce come principio fondamentale di Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, prevede che gli emendamenti sulle proposte di legge devono essere inerenti al miglioramento delle proposte stesse e con un numero emendamenti stabiliti per legge.

I Decreti legge spesso sono state le leggi che hanno determinato i favoritismi sottobanco, alle due coalizioni alternatesi al governo del Nostro Paese determinando la spaccature in due classi sociali dello Stato Italiano.   

LA FIDUCIA DELLA CAMERA NAZIONALE AL GOVERNO NAZIONALE

La Camera Legislativa Nazionale dei Delegati Politici delle Categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche, hanno facoltà di richiedere la fiducia del Governo Nazionale, promossa e richiesta dalla maggioranza dei Delegati Politici della Camera Nazionale, nel caso fosse per votazione sfiduciato, il Primo Ministro deve immediatamente recarsi a rimette l'incarico al Presidente della Repubblica Italiana, che indice entro quindici giorni l'elezione a congiunte Camera Legislativa Nazionale e Camera Nazionale delle Regioni, la nuova composizione dei Ministri del Governo, che eleggeranno il nuovo Primo Ministro dello Stato Italiano, per cui due Camera Legislativa Nazionale e Camera Nazionale delle Regioni, restano comunque in carica per restante periodo dei quattro anni del mandato elettorale Nazionale.

Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, essendo nella Costituzione della seconda Repubblica Italiana previsto sempre rappresentate nelle Camere Nazionale e Regionale i Delegati Politici eletti delle Categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche, per cui il Governo può decadere, per continue proposte di legge contrarie alla maggioranza dei Delegati Politici delle Categorie della Camera Nazionale. 

Art. 78.  Le Camere [55] deliberano lo stato di guerra [87, 9° comma] e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.  L’amnistia è concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l’amnistia stabilisce che non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge, ne possono essere concessi per alcuni reati del codice di procedura civile e penale.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Modifica

La legge che concede l’indulto, non impedisce il regolare e Giusto Processo, ma concede solo la riduzione della pena di condanna detentiva.

La legge che concede l’indulto. il beneficio avrà una data d'inizio e data del termine della fine del beneficio di legge, inoltre non possono applicarsi ai reati commessi successivamente all'approvazione del disegno di legge, ne possono essere concessi per alcuni reati del codice di procedura civile e penale.

L’amnistia ed indulto in nessun caso possono essere concessi ai reati per omicidio e violenza sui minori, considerati reati odiosi.

Art. 80.  La Camera Legislativa Nazionale e Camera Nazionale delle Regioni, autorizzano con legge la ratifica dei Trattati Internazionali che sono di natura politica o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81.  Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consultivo presentati dal Governo.

Modifica

Art. 81.  La Costituzione della seconda Repubblica Italiana sancisce alla Camera Legislativa Nazionale e Camera Nazionale delle Regioni, dei Delegati Politici delle Categorie Istituzionali, Sociale ed Economiche dello Stato Italiano, di formare e approvare ogni anno i Bilanci preventivi di spesa ordinaria ed infrastrutturale e il Rendiconto consuntivo presentati dal Governo Italiano, entro e non oltre la fine di Febbraio, per i tempi necessari all’approvazione, in prossimità del nuovo mandato elettorale.

La modifica indicante entro e non oltre la fine di Febbraio, perché occorre avere un consuntivo di bilancio per preparare le correzioni di spesa, senza Bilanci correttivi, inoltre avendo una stabilizzazione della spesa corrente del fabbisogno dello Stato Italiano, può essere evitato l’esercizio provvisorio, perché proprio in quel periodo che avvengono la maggiore spesa incontrollata della spesa pubblica.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori a quattro mesi.

Con la legge d’approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. 

Art. 82.  Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria,

Modifica

Art. 82.  Ciascuna Camera Nazionale delle Regioni e Camera Legislativa Nazionale può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’Autorità Istituzionale Giudiziaria, senza essere motivo di sottrarre le responsabilità civili e penali alle Autorità Giudiziarie competenti in materia, che devono acquisire gl'atti e procedimento o svolgere parallelamente indagini.

Le inchieste spesso iniziate sono usate per tacitare l’opinione pubblica e far trascorrere il tempo per dopo archiviare il caso.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Art. 83.  Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [55].

Modifica

Art. 83.  Il Presidente della Repubblica è eletto dopo l’elezione e l’insediamento della nuova composizione dei Delegati delle Camere Nazionale delle Regioni e Camera Legislativa Nazionale in seduca congiunta.

Questo significa che il Presidente della Repubblica Italiana sarà garante del periodo elettorale ed il nuovo eletto dopo l’elezione che avvengono in tornata unica ogni quattro anni e nuovo insediamento della due Camere.  

Abrogata

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

La Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione prevede il federalismo attribuendo una Camera ai Delegati delle Regioni Italiane, che contribuiscono alla elezione con i Delegati Nazionali del Presidente della Repubblica a Camera congiunte.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea.

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.  Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i cinquant’anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

Modifica

Art. 84.   La nomina ed elezione del Presidente della Repubblica deve essere espressione di rappresentanza politica tra i Delegati delle Categorie eletto nelle due Camere Nazionale delle Regioni e Camera Legislativa Nazionale, che abbia compiuto i cinquanta anni d’età.

Il Presidente della Repubblica deve essere espressione elettorale dei Cittadini Italiani, che abbia meriti e capacità riconosciute dalla maggioranza dei Delegati Politici delle categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche, delle due Camere Regionale e Nazionale, per cui nominare o eleggere un Presidente della Repubblica non eletto dai Cittadini Italiani è usurpare la volontà popolare, in contrasto con la Costituzione della seconda Repubblica Italiana.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.  Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte [88], o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [60], l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.  Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso d’impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione 

Modifica

Art. 85.   Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni, rinnovabile per una sola volta, che non abbia superato il limite di età di 65 anni.

Ogni quattro anni a trenta giorni dall’insediamento del nuovo Parlamento i due Presidenti delle due Camere delle Regioni e Legislativa Nazionale convocano l’assemblea congiunta, nominano ed eleggono nel primo turno a maggioranza dei due terzi o nel secondo turno a maggioranza semplice il nuovo Presidente della Repubblica.

Art. 86.  Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente dalla Camera Legislativa Nazionale.

In caso d’impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere dei Delegati indicono l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni 

L' elezione del Presidente della Repubblica Italiano avviene ogni quattro anni, dopo la tornata unica elettorale dei Delegati di categoria Istituzionali, Sociali ed Economici delle due Camere delle Regioni e Nazionale, come garante nel periodo elettorale delle Istituzioni e del rispetto della Costituzione della seconda Repubblica Italiana.

Art. 87.  Il Presidente della Repubblica Italiana è il Capo dello Stato Italiano, che rappresenta la Sovranità Popolare e Unità Nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e prima riunione, nei termini stabiliti delle leggi elettorali della Costituzione della seconda Repubblica Italiana.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge d’iniziativa del Governo.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge.

Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Può concedere grazia e commutare le pene

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari di pertinenza alle funzioni di Capo dello Stato

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Abrogata

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Le leggi sono di pertinenza esclusiva del Parlamento Italiano, che deve tramite una commissione prepararle e dopo approvate a maggioranza.

Abrogata

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo di potere d’autogoverno, non conciliabile con una Democrazia, Partecipativa, Propositiva e Cogestione, dove tutti i Cittadini Italiani sono uguali nel rispetto delle leggi ordinarie e Costituzionali dello Stato Italiano,

Art. 88.   Il Presidente della Repubblica può accogliere o respingere, la presentazione delle dimissioni del Primo Ministro, indire nuove elezioni nella Camera Nazionale Legislativa, per la formazione del nuovo Governo, sino al compimento del restante periodo del mandato elettorale previsto alla scadenza dei quattro anni.  .

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

 Art. 89.  Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

 Art. 90.   Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi si è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

 Art. 91.  Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e di osservanza della Costituzione della seconda Repubblica Italiana, dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Art. 92.  Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Modifica

Art. 92.   Il Governo della Repubblica Italiana è composto dal Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri.

Dopo l’insediamento del nuovo Parlamento, in seduta congiunta dei Delegati Politici delle Categorie Istituzionali, Sociali e Economiche, delle due Camere Nazionale delle Regioni e Camera Legislativa Nazionale a maggioranza eleggono per ogni Ministero, i Ministri competenti.

Il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza dal Consiglio dei Ministri.

Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, i Delegati di categoria delle due Camere delle Regione e Camera Nazionale, eleggono direttamente i componenti del Consiglio dei Ministri, per dare coesione politica all'approvazione delle leggi da parte delle due Camere dei Delegati e Governo Nazionale. I componenti dei Ministri del Consiglio a loro volta eleggono un loro componente a maggioranza dei due terzi, dopo semplice, come Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano.

La modifica e resa necessaria, in quanto il Presidente della Repubblica Italiana, negli ultimi anni violando la Costituzione e Sovranità Popolare dello Stato italiano, ha nominato in persone non elette al Parlamento Italiano.

Art. 93.   Il Presidente del Consiglio, con il Consiglio dei Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.  Il Governo della Repubblica Italiana deve avere la fiducia delle due Camera Nazionale delle Regioni e Camera Legislativa Nazionale.

Ciascuna delle due Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta l’obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera Legislativa Nazionale e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, nel caso d’accordo è consentito ritirata la mozione di sfiducia.

Art. 95.   Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei Ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [89].

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri.

Modifica

Art. 95.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e l’unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne è responsabile.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Consiglio dei Ministri coordinano l’attività del Governo del Paese.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede nell’ordinamento della Presidenza del Consiglio e Consiglio dei Ministri, di determinare la loro organizzazione e in caso eccezionale l’aumento di massimo tre Ministeri, che decadono al termine del mandato elettorale dei quattro anni.  

Art. 96.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.  

Modifica

Art. 96.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione del Tribunale Superiore, previa sospensiva dell'azione giudiziaria per il tempo restante al mandato Parlamentare, senza potersi ricandidare in cariche Istituzionali dello Stato Italiano, sino al Giudizio di Terzo Grado Definitivo, salvo assoluzione al Primo Grado di Giudizio, con reintegro nelle funzioni Istituzionali e Parlamentari, secondo le norme stabilite con legge della Costituzione della seconda Repubblica Italiana. 

SEZIONE II

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 Art. 97.  I Pubblici Uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, Uniformati Informaticamente, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

 Art. 98.   I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo dello Stato Italiano.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Abrogata

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici [49] per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.

SEZIONE III

GLI ORGANI AUSILIARI

 Art. 99.  Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l’iniziativa legislativa [71] e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Modifica

Art. 99.  Il Ministero della Programmazione Economica ha per importanza come organo ausiliare, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, composto nei modi stabiliti dalla legge, da rappresentanti esperti delle Categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche nominati dal Governo.

Le Camere Nazionale delle Regioni e Camera Legislativa Nazionale, nomina gl’Organi di Consulenza e delle Commissioni dei rappresentanti esperti delle Categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche, per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e possono contribuire alla elaborazione della legislazione Politica, Sociale secondo i principi di inderogabile solidarietà e elaborazione della programmazione economica pubblica e privata ed entro i limiti stabiliti dalle leggi.

Art. 100.  Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione [103].

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Modifica

Art. 100. Il Consiglio di Stato Italiano e  la Corte dei Conti è una Sezione del Tribunale Superiore, con Magistrati Inquirenti e Giudici, nei tre gradi con Giudizio Definitivo.  

La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo e consuntivo di legittimità sugli atti Amministrativi dei Governi dei Comuni, Province e Regioni e Governo Nazionale.

La Corte dei Conti ha il controllo sulla gestione finanziaria degli Enti ed Assessorati Comunali, Provinciali Regionali e Ministeri in riferimento alle Amministrazioni ed Appalti Pubblici a cui lo Stato Italiano contribuisce in via ordinaria.

La Corte dei Conti ha sedi distaccate per capoluoghi di Provincia e Regioni e come sezione giudicante inserita nei tre Tribunali Superiori competenti.

La Corte dei Conti come organo di controllo, deve avere uffici e personale sufficiente alle funzioni.

Il Magistrato della Corte dei Conti ha l’obbligo dell’azione penale, garantita in fase preliminare dalla Sezione Investigativa e di coordinarsi con i Nuclei Regionali della Guardia di Finanza.

La Corte dei Conti riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti, della Corte dei Conti e Tribunali Superiori Nazionali e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

SEZIONE I

ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE

 Art. 101.  La giustizia è amministrata in nome del Popolo Italiano.  

Modifica

Art. 101.  L'Istituzione Giudiziaria con i Tribunali Italiani Ordinari e Superiori, sono istituiti per far rispettare le leggi dello Stato Italiano e rendere Giustizia al Popolo Italiano, in tempi procedurali stabiliti dall'Ordinamento Giudiziario.

Art. 101. a.  Istituzione Giudiziaria nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione riqualifica la Spesa Pubblica Istituzionale Giudiziaria, con l'accorpamento di due o tre Tribunali in ogni Regione Italiana.

La Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione la riqualificazione e trasparenza della Spesa Pubblica Istituzionale Giudiziaria, significa per prima la conoscenza dei Bilanci di Spesa ed Entrate del Ministero di Giustizia, dopo conoscere il numero per Regione dei vari Tribunali Italiani e relativi Bilanci di Spesa ed Entrate, per comprendere l'economicità di alcuni Tribunali Italiani ed accorparli almeno due o tre per ogni Regione Italiana.

La Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione la riqualificazione della Spesa Pubblica è intesa nella definizione dei redditi massimi e minimi della categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche, una fiscalità modulata dei redditi, come ridistribuzione dei redditi, che riduce le motivazione sociali a delinquere, con maggior rispetto della legalità e minor rischio sociale professionale, inoltre la Riforma dell'Istituzione Giudiziaria, consente un maggior numero di procedimenti portati in Giudizio Definitivo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge [108].  

Modifica

Art. 102.  I Magistrati o Sostituti Procuratori della Repubblica e Giudici, sono soggetti soltanto alla legge, la cui giurisdizione sono i tre Tribunali Superiori la Nord – Centro – Sud e come Dirigenti dell'Istituzione Giudiziaria in osservanza al giuramento di fedeltà alla Costituzione della seconda Repubblica Italiana, hanno l'obbligo inderogabile dell'Azione Giudiziaria, acquisire prove e testimoni, d'inquisire, di condannare o assolvere, secondo le leggi dei Codici Civili, Penali, sul mancato rispetto della Legalità dei Cittadini Italiani e Stranieri in tutto il territorio dello Stato Italiano.

Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione non esistono poteri che costituiscono discrezionali decisioni e senza responsabilità, ma rendere Giustizia coincide con il rispetto di Legalità sancito nella Costituzione della seconda Repubblica Italiana su tutto il territorio dello Stato Italiano.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Modifica

FUNZIONE E CARRIERE DEL MAGISTRATO INQUIRENTE  E GIUDICE

Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, la Riforma dell'Ordinamento Giudiziario, per essere compresa in modo partecipato da tutti i Cittadini-e Italiani-e, devono essere prima spiegate le "Funzioni" che motivano le diverse "Carriere" tra Sostituti Procuratori della Repubblica Italiana o Magistrati Inquirente o Pubblici Ministeri e Giudici.

L'Ordinamento Giudiziario prevede che quando vengono consegnate le Querele Denunce da parte di Cittadini-e Italiani-e e Stranieri-e nei Tribunali Italiani, per aver subito delle illegalità, lo Stato Italiano si costituisce Parte Civili, patrocinato dai Magistrati Inquirenti, nella " "Funzione" di "Pubblica Accusa", con l'obbligatorietà dell'azione penale d'indagine, nell'imparzialità d'esporre fatti, con testimoni e prove oggettive dei reati, in violazione delle leggi dei Codici di Procedure Penale, Civile e Fallimentare, per cui gl'Accusati e le Parti Lese sono difesi dai rispettivi Avvocati o Procuratori Legali.

Il Giudice o Collegio Giudicante, con diversa funzione deve essere sopra le tre parti in causa, dalla Pubblica Accusa, Avvocato accusa e Avvocato difesa nel Processo Giudiziario e sulla base dell'esposizione di fatti, con testimoni e prove oggettive dei reati commessi dall'accusato, avrà la "Funzione" d'emette un "Giudizio" di assoluzione o condanna rieducativa o detenzioni in carcere e stabilisce il risarcimento dei danni morali e materiali alle Parti Lese, secondo le leggi dello Stato Italiano.

Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, con la Riforma dell'Ordinamento Giudiziario Magistrati Inquirenti si distinguono soltanto per diversità di carriera e funzioni, dai Giudici, che sono in simbiosi d'importanza, perché lo Stato Italiano in rispetto della Legalità, assegna al Sostituto Procuratore della Repubblica il ruolo di Pubblica Accusa nell'imparzialità d'esporre fatti e con testimoni e prove oggettive dei reati commessi dall'accusato richiede l'assoluzione o d'emettere una condanna di rieducazione lavorativa o detentiva in carcere nel Procedimento e Processo Giudiziario, mentre il Giudice o Collegio Giudicante, sulla base di fatti, testimoni e prove oggettive dei reati commessi dall'accusato, emette un Giudizio di assoluzione o condanna rieducativa o detenzioni in carcere e stabilisce il risarcimento dei danni morali e materiali alle Parti Lese per conto e secondo le leggi dello Stato Italiano.  

MAGISTRATO INQUIRENTE

Art. 102 a.   La funzione del Magistrato Inquirente o Pubblica Accusa, prevede l'autonomia d'aprire un'inchiesta, applicare la custodia cautelare in carcere dell'imputato, nel recepire e presentare l'incidente probatorio, nell'imparzialità d'esporre fatti, con testimoni e prove oggettive dei reati commessi dall'accusato, come parte integrante, in simbiosi d'importanza, perché senza Magistrato Inquirente, che ha il compito immane di istruire il Giusto Processo Giudiziario, non avremmo il Giudice per conto dello Stato Italiano che emette un Giudizio Definitivo.

GIUDICE

Art. 102 a.   La funzione del Giudice o Collegio Giudicante e Giuria Popolare è il garante tra l'Avvocato dell'Accusato e Avvocato della Parte Lesa, che tutto l'operato del Magistrato Inquirente sia rispettoso dei Codici di Procedura e definizione dei capi d'imputazione, per arrivare sulla base dell'esposizione dei fatti di reato, con testimoni, prove oggettive d'accusa o discolpa, giunga dopo gl'eventuali ricorsi al Giudizio di Primo e Secondo Grado, senza pronunciare una sentenza o decisione finale personale, ma emettere un Giudizio Definitivo e stabilire la somma di risarcimento d'eventuali danni morali e materiali, in tempi di Giustizia

 

Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, con il Nuovo Ordinamento Giudiziario saranno istituiti le Sezione Investigativa dei Tribunali Superiori e Ordinari, con l’abrogazione di tutte le leggi e norme di discrezionalità unilaterale, per la certezza del rispetto del giuramento sulla Costituzione della seconda Repubblica Italiana, come garanzia sull'indipendenza e sulla carriera dei Magistrati Inquirenti e Giudici e garanzia d’indipendenza e reddito degli Avvocati nei Tribunali Italiani..  

Lo Stato Italiano nell'Istituzione Giudiziaria dei Tribunali Ordinari e Superiori, assume Laureati in Giurisprudenza, per concorso con funzione iniziale per tutti come Sostituti Procuratori delle Repubblica Investigativo o Inquirenti, per acquisire una professionalità iniziale d'istruire un procedimento giuridico, come esporre fatti di reato, interrogare testimoni, recepire prove oggettive di reato, per definire i capi d'imputazione, per dibattere il procedimento giuridico e richiedere le sentenze da emettere,  fino al giudizio definitivo, al Giudice o Collegio Giudicante del Tribunale Superiore e Ordinario,

Il Sostituto Procuratore della Repubblica che intende passare dal Tribunale Civile al Tribunale Penale e viceversa, autorizzato una sola volta, nella carriera giuridica, deve compilare una domanda con esame di ammissione, in fine il Consiglio Ministeriale della Magistratura, valuta la decisione nell’aspetto disciplinare, senza l'obbligo di trasferimento, fatte salve le disponibilità e necessità dei Tribunali Italiani.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica che intende passare alla carriera di Giudice, può accederci solo dopo un minimo di cinque anni di carriera e compilare una domanda con esame di ammissione, in fine il Consiglio Ministeriale della Magistratura, valuta la decisione nell’aspetto disciplinare, nel caso di promozione è obbligatorio il trasferimento in un'altra Provincia o Regioni indicata nella domanda secondo le disponibilità dei Tribunali Italiani.

I Sostituti Procuratori della Repubblica o Giudici può ottenere avanzamenti di carriera, sulla base d’encomi di merito e concorso interno, nel caso di promozione è obbligatorio il trasferimento in un'altra Provincia o Regioni indicata nella domanda secondo le disponibilità dei Tribunali Italiani.  

Alla Magistratura Inquirente e Giudici, è vietato svolgere arbitrati nei ruoli di consulenze extra giudiziarie, di certificatori di bilancio, essendo in contraddizione con il mandato della Costituzionale Italiana e Istituzionale Giudiziario. La IIa Corte D’Appello non può certificare le firme l’iscrizione dei Partiti alla campagna elettorale e certificare i verbali dei risultati elettorali, ma sono di competenza esclusiva delle Prefetture Italiane, per avere accesso a tutti i dati anagrafici e giuridici di tutti i Cittadini Italiani..

Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione il compito esclusivo, per la verifica dei verbali delle sezioni elettorali e diffusione dei dati informativi elettorali dell’Ufficio elettorale delle Prefetture Italiane e Ministero dell’Interno.  

Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione con la riforma dell'Istituzione Giudiziaria, con Ufficio Sezione Investigativa e con la separazione del ruolo e carriere, perché  l'Avvocato dell'accusa o difesa avrà pari ruolo al Sostituto Procuratore della Repubblica di fronte al Giudice o Collegio Giudicante dei Tribunali Superiori ed Ordinari. Questo consente all''Avvocato dell'accusa o di difesa, di sottrarsi dai condizionamenti di carriera professionale e conseguente reddito annuale, perché le Querele Denunce esposti  ai Tribunali Superiori ed Ordinari, non saranno archiviate per innumerevoli procedimenti giudiziari o motivi discrezionali dei Sostituti Procuratori della Repubblica e del GUP Giudice Unico Preliminare.

L'Avvocato non troverà di fronte all'aula dello stesso Tribunale Superiore ed Ordinario, un Sostituto Procuratore passato direttamente a Giudice o nel Collegio Giudicante, con cui aveva avuto interlocuzioni in precedenti archiviazioni di procedimenti giuridici in presenza di reato o processi dove non venivano accolte nessuna delle richieste come Avvocato d'accusa o difesa. Gl'Avvocati a maggiore garanzia d'imparzialità sul procedimento giuridico e lealtà professionale nell'Ordine degl'Avvocati, dovranno per legge presentare le Querele Denunce ai Tribunali Superiori ed Ordinari, in carta semplice non intestata e solo dopo che il proprio Cliente avrà ricevuto l'ammissione al Giudizio e il Procuratore Capo Inquirente del Tribunale Superiore o Ordinario avrà assegnato il procedimento giuridico al Magistrato Inquirente, presenterà la procura d'assistenza legale del proprio Cliente.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Modifica

Art. 102 b. La Costituzione della seconda Repubblica Italiana prevede la partecipazione diretta o Cogestione del Popolo Italiano all’amministrazione della giustizia, con i Delegati di Categoria dell’Istituzione Giudiziaria e Delegati Civili dell’informazione, di Associazioni e Movimenti, per avere le informazioni che consente di conoscere la quantità e tipologia dei reati archiviati, la quantità e tipologia dei reati e ceti sociali portati in giudizio, tempi di sentenza definitiva, le pene inflitte, scontate in carcere o alternativo secondo la tipologia dei reati e ceti sociali, per calcolare il costo dei processi, dei patrocini gratuiti, calcolare il costo delle spese carcerarie, calcolo delle entrate dalle spese processuali, quanti Cittadini Italiani ottengono un risarcimento del danno e valutazione dell’utilità sociale d’alcuni processi.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.  

La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

Abrogata

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

Art. 103.  Il Consiglio di Stato Italiano e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi..

Abrogata

Art. 104.  La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Modifica

Art. 104.   La Magistratura Inquirente e Giudici, sono un ordine dipendente dell'Istituzione Giudiziaria.

Art. 104 a.  L’Ordinamento Giudiziario ha due livelli di giurisdizione Tribunali Superiori e Tribunali Ordinari.

I Tribunali Ordinari hanno giurisdizione per i reati, civili, penali, secondo le leggi e i codici di procedura.  

I nuovi tre Tribunali Superiori istituiti al nord, al centro al sud d’Italia, comprendenti le Sezioni del Consiglio di Stato, della Corti dei Conti e Tribunali Amministrativi Regionali, Commissione Investigativa Nazionale, differenziandosi per giurisdizione dai Tribunali Ordinari, per competenza a giudicare la violazione del giuramento al rispetto delle leggi e alla Costituzione della seconda Repubblica dello Stato Italiano, per i reati commessi dai Delegati Politici, i Dirigenti Pubblici e Dirigenti Privati e tutte l'organizzazioni criminose e d'illecita rilevanza economica nello Stato Italiano.

Questa modifica in senso di Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, i tre Tribunali Superiori definiranno in giudizio gl'eventuali reati commessi dalla classe Dirigente Pubblici e Privati, reati Finanziari Economici rilevanti e delle organizzazioni criminose, come rispetto inderogabile della Sovranità Popolare dello Stato Italiano. 

Abrogata

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.  

Abrogata

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.  

Abrogata

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.  

Abrogata

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.  

Abrogata

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.  

Abrogata

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento [55] o di un Consiglio regionale [114].

Modifica

Consiglio Ministeriale della Magistratura è presieduto dal Ministro della Giustizia

 

La Costituzione della seconda Repubblica Italiana garantisce la tutela delle categoria della Magistratura Inquirente e Giudicante,  con i componenti del Consiglio Ministeriale della Magistratura, tutti candidati ed eletti dai Procuratori Generali, Procuratori Capo, Magistrati Inquirenti e Giudici della Ia Corte Giudicante, IIa Corte d'Appello e IIIa Corte Giudizio Definitivo, dei Tribunali Superiori e Ordinari, percentualmente in servizio attivo, cui composizione sarà eletta ogni quattro anni ed approvata con l’insediamento del Governo Italiano.

I membri elettivi del Consiglio Ministeriale della Magistratura, durano in carica quattro anni ed eletti entro sessanta giorni dell’insediamento del nuovo Governo Italiano e non sono immediatamente rieleggibili.  

Il Presidente del Consiglio Ministeriale della Magistratura  è eletto ogni quattro entro sessanta giorni dell’insediamento del nuovo Governo Italiano, dai componenti eletti del Consiglio Ministeriale della Magistratura e non è immediatamente rieleggibile.

Al Ministro di Giustizia spetta con il Consiglio Ministeriale della Magistratura, secondo le norme dell’Ordinamento Giudiziario, indire concorsi d'assunzioni, definiscono assegnazioni, trasferimenti e promozioni.  

I Magistrati Inquirenti e Giudici, non possono essere rimossi in altro Tribunale o Regione Italiana,  in relazione all'apertura d'inchiesta, indagini o durante un Processo sino al termine del Giudizio Definitivo. Qualora venisse dimostrato l'illecito di abuso di potere o accanimento procedurale giudiziario in assenza di certezza delle prove d'accusa o provati illeciti procedurali e processuali, saranno competenti di giurisdizione al giudizio il Tribunale Superiore.   

I Magistrati Inquirenti e Giudici, finché sono in carica non possono, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio Comunale, Provinciale e Regionale, ne Consiglio d’Amministrazione, né arbitrati di attività economiche, né revisori dei conti di attività economiche, ne approvare bilanci di enti pubblici o assessorati, ne approvare bilanci di attività economiche private, ne certificare le firme per iscrizioni elettorali e verbali dell'elezioni, di competenza esclusiva degl'Uffici elettorali delle Prefetture Italiane. 

La Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, non prevede potere costituiti, che non sono mai sinonimo di democrazia, giustizia e libertà, perché presuppone decisioni discrezionali personali indiscutibili, con la presunzione dell’indipendenza, d’insindacabilità, d’infallibilità, con disinformazione dei poteri divengono una forma di dittatura politica, inquisitoria ed economica, come indipendenza della Magistratura usando il Consiglio Superiore delle Magistratura in modo contraddittorio, perché i componenti sono per la metà provenienti dai partiti, il cui significato reale era la non interferenza dei due poteri della Partitocrazia e Magistratura, per sottrarsi entrambi indirettamente alla responsabilità della sanzione disciplinare di rispondere di fronte alla legge sugl’inadempimenti ai mandati Costituzionali di rendere giustizia, ne avere controlli sulla spesa pubblica.

La parola dell’indipendenza della Magistratura è usata impropriamente, perché nessun Cittadino Italiano, né categoria Istituzionale, Sociale ed Economica, può impedire all’Istituzione Giudiziaria il ruolo Costituzionale di rendere Giustizia, semmai sono i Cittadini Italiani che lamentano l’ingiustizia generalizzata ed essendo la seconda per importanza l’Istituzione Giudiziaria, è indiscussa la corresponsabilizzazione dell’attuale crisi Istituzionale, Sociale ed Economica dell’Italia.

Il Consiglio Ministeriale della Magistratura assume realmente il ruolo d’indipendenza, mantenendo tutte le funzioni che le competono in materia d’ordinamento ed organizzazione della Magistratura Inquirente e Giudici nell’ambito giurisdizionale dei Tribunali Superiori ed Ordinari.  

Abrogata

Art. 105.  Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Abrogata

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Le leggi sono di pertinenza esclusiva del Parlamento Italiano, che deve tramite una commissione prepararle e dopo approvate a maggioranza.

Abrogata

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo di potere di autogoverno, non conciliabile con una Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, dove tutti i Cittadini Italiani sono uguali nel rispetto delle leggi ordinarie e Costituzionali dello Stato Italiano.

Art. 106.  Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Al Ministro di Giustizia spetta con il Consiglio Ministeriale della Magistratura, secondo le norme generali dell’Ordinamento Giudiziario, indire concorsi d'assunzioni, definiscono assegnazioni, trasferimenti e promozioni.  

Abrogata

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.  

Abrogata

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.  

La legge è abrogata perché nella realtà essendo Magistrati onorari non svolgono la reale finzioni di Giudici, per cui riducono il numero reale dei magistrati inquirenti e giudicanti realmente in ruolo, aumentandone i costi di spesa dell’Istituzione Giudiziaria.

 

Art. 107.  I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Modifica

La Magistratura Inquirente e Giudici godono delle garanzie stabilite dalle norme sull’ordinamento giudiziario e risponde di eventuali illeciti del suo operato, solo e direttamente al competente Tribunale Superiore.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni e carriere.

Modifica

L'Ordinamento Giudiziario prevede la distinzione delle funzioni e carriere nell’ambito dell’istituzione Giudiziaria dello Stato Italiano tra i Magistrati Inquirenti, nella "Funzione" di "Pubblica Accusa", con l'obbligatorietà dell'azione penale d'indagine, nell'imparzialità d'esporre fatti, con testimoni e prove oggettive dei reati, in violazione delle leggi dei Codici di Procedure Penale, Civile e Fallimentare, per cui gl'Accusati e le Parti Lese sono difesi dai rispettivi Avvocati o Procuratori Legali.

Il Giudice o Collegio Giudicante, con diversa funzione deve essere sopra le tre parti in causa, dalla Pubblica Accusa, Avvocato accusa e Avvocato difesa nel Processo Giudiziario e sulla base dell'esposizione di fatti, con testimoni e prove oggettive dei reati commessi dall'accusato, avrà la "Funzione" d'emettere un "Giudizio" di assoluzione o condanna rieducativa o detenzioni in carcere e stabilisce il risarcimento dei danni morali e materiali alle Parti Lese, secondo le leggi dello Stato Italiano.

Abrogata

Art. 108.  Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali; del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia [101].

 Art. 109.  L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

 Art.110.  Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura [105], spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Modifica

Art. 110.  Ferme le competenze del Consiglio Ministeriale della Magistratura, spettano al Ministrero della Giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II

NORME SULLA GIURISDIZIONE

Art. 111.  La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (*).

Modifica

Art. 111.  Costituzione della seconda Repubblica Italiana  - Il Giusto Processo

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni Giusto Processo prevede l'acquisibilità per la formazione ed esibizioni delle prove nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti a Giudice terzo e imparziale. 

La legge ne assicura la ragionevole durata.

“ Il principio di acquisizione delle prove “ indica che la  prova, una volta acquisita al processo è sottratta alla disponibilità di parte: dal quel momento non potrà sfuggire al vaglio del Giudice e servirà all’accertamento dei fatti di causa, anche a svantaggio dalla parte che l’ha introdotta.

Il Giusto Processo inizia dal rispetto dell’art. 112 Costituzionale delle seconda Repubblica Italiana, con obbligatorietà dell’Azione Giudiziaria, nella fase preliminare del Giusto Processo disporre le indagini, con la definizione di tutti i capi d’imputazione, l'ammissione preventiva delle eccezioni, la istruttoria probatoria, con la esibizione degl’originali di prova o prove autenticate, l’escussione dei testimoni, un dibattimento essenziale nel contraddittorio delle tre parti in causa, Pubblico Ministero per lo Stato Italiano, la Parte Offesa o Lesa ed Accusato, con tempi preventivi dei tre gradi di Giudizio, Ia Corte Giudicante, IIa Corte d'Appello, fino alla IIIa Corte Giudizio Definitivo, con la definizione delle spese processuali e il risarcimento dei danni morali e materiali alle Parti Civili.

Il Giusto Processo consiste nel consentire legislativamente all'Avvocato di difesa o accusa, con autorizzazione del Pubblico Ministero reperire ed estrarre copia di prove oggettive originali, presso le Banche Italiane e Poste Italiane, le Rogatorie Internazionali, di trovare testimoni a difesa, sia nella fase preliminare e durante il contraddittorio, per essere escussi dal Magistrato Inquirente e Collegio Giudicante, inoltre consentire all'Avvocato dell'accusa di trovare testimoni di fatti di reato, di presentare prove di reato per gravità diverse, anche rispetto ai capi d’imputazione del processo, per dare al Collegio Giudicante maggiori elementi testimoniali e prove oggettive per essere definito Giusto Processo ed emettere Giusto Giudizio Finale.

Il Giusto Processo è consentire all'Avvocato di difesa o accusa di trovare testimoni a difesa, reperire ed estrarre copia di prove oggettive, che in fase preliminare e durante il contraddittorio ascoltare e portare davanti al Magistrato Inquirente e Collegio Giudicante. Inoltre consentire all'Avvocato dell'accusa di trovare testimoni fatti di reato, di presentare prove di reato per gravità diverse, anche rispetto ai capi d’imputazione del processo, per dare al Collegio Giudicante maggiori elementi testimoniali e prove per essere definito Giusto Processo e Giusto Giudizio.

Art. 111 a.  Nel Processo Penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato, Civile o penale, abbia  l’atto di notifica dell’Atto di Citazione o Querela-Denuncia, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo (*).

La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore (*).

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita (*).  

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [c.p.c. 132, La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali].  

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [c.p.c. 360 e 362, Del ricorso per Cassazione].

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.  

Queste parti aggiunte sono Costituzionalmente importanti, perché spesso sono omessi capi d’imputazione e prove, che non rende Giustizia ai Cittadini Italiani che è fondamento di libertà e democrazia dello Stato Italiano.

Abrogata

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata (*).

Art. 112.   Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Modifica

Art. 112.  La Costituzione della seconda Repubblica Italiana, l’azione giudiziaria inizia con la notifica dell’Atto di Citazione in Giudizio e notifica della Querela – Denuncia, prevede l'obbligo di disporre indagini da parte del Magistrato Inquirente o nella fase preliminare dalla Sezione Investigativa dei Tribunali Italiani.

La Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, con l' obbligatorietà dell'azione giudiziaria, tutti gl’atti di citazioni e le querele – denunce, devono essere portate in giudizio, perché per assurdo i reati penali considerati gravi, sono da Magistrati e Giudici  arbitrariamente e discrezionalmente archiviati, per tanto deve essere rispettato dell’Art. 1 della Costituzione della seconda Repubblica Italiana, come uno dei principio fondamentale di Legalità nello Stato Italiano, come rispetto dei Doveri Civici e Diritti Civili nei confronti dei Cittadini Italiani, che spesso si vedono negare la Giustizia. 

Art. 113. Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [24, 103].

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TRIBUNALI SUPERIORI E TRIBUNALI ORDINARI

MODALITA’ D’ATTUAZIONE

DI UNICO SISTEMA ORGANIZZATIVO INFORMATICO PROCEDURALE

DEGL’UFFICI GIUDIZIARI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE

ATTI GIUDIZIARI

FIRMA DIGITALE VIA POSTA ELETTRONICA

FIRMA LEGGIBILE A MANO SUGLI ORIGINALI ORDINANZE E GIUDIZI  

 

UFFICIO INFORMATIZZATO DI CANCELLERIA CIVILE E PENALE

Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, i Tribunali Superiori e Ordinari Italiani devono avere un unico sistema organizzativo e procedurale informatizzato degl’Uffici Giudiziari e di Cancelleria, come primo scopo impedire trasferimenti di comodo dello stesso procedimento giudiziario a diversi Pubblici Ministeri e Giudici Giudicanti, senza l’autorizzazione motivata del Procuratore Capo e Presidente di Sezione, inoltre gl’atti dei Provvedimenti, Ordinanze e Giudizi, devono avere legittimità ed essere emessi inconfutabilmente e legittimamente, nei Tribunali Italiani dai Magistrati Inquirenti e Giudici Monocratici e Collegio Giudicante, per cui all’interno del timbro del Tribunale Italiano deve esserci inserito il numero di procedimento, anno e numero successivo degl’atti di provvedimenti e giudizio, significa protocollato inserito nella memoria del computer, qualora si voglia risalire alla legittimità giuridica dell’atto giudiziario basta richiede, la corrispondenza della successione del numero con il procedimento giuridico o i numeri prima e dopo, per verificare che non sia stato aggiunto un atto stragiudiziale.

 

Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione le Ordinanze, Decreti e Giudizi sugli originali devono contenere la firma autentica in calce e leggibile per esteso del Giudice Monocratico o Collegio Giudicante, la semplice sigla sull’ Atto di Ordinanza o Giudizio, perde valore giuridico, mentre la richiesta di tale documentazione degl’Avvocati alla Cancellerie del Tribunale Superiore o Ordinario, spediti per Posta Elettronica Certificata, devono essere scansionati gli Originali di Ordinanze o Giudizio con la firma leggibile del Magistrato o Giudice, con l’aggiunta della firma digitale certificata, con indicante il numero di ruolo del procedimento e data di emissione del provvedimento, come copia autentica, per cui eliminata la copia conforme che non è giuridicamente certa, mentre altri anche con firma digitale dei Tribunali Italiani delle rispettive Cancellerie di Sezione o Generale o Archivio.

 

Nei Tribunali Italiani ogni Procedimento Giudiziario, pur rimanendo nelle cancellerie il Fascicolo Cartaceo, sarà Istituito un Ufficio di Cancelleria Istruzione del Procedimento Civile e Penale, con attribuzione del NR.GR. o numero di ruolo, la Cartella Elettronica, con password di accesso, in cui saranno inseriti tutti gl’atti del Procedimento Civile o Penale o con scanner o inviti dagli Avvocati  telematicamente per posta elettronica certificata o pec ed inseriti nel Computer di Cancelleria Istruzione, nella Cartella Elettronica e Fascicolo del Tribunale Civile o Penale, dalla Parte Attrice o Offesa e Contro Parte o Accusata, inoltre gl’atti depositati durante il Processo di I° II° Grado e III° Giudizio Definitivo delle Parte Attrice o Offesa e Contro Parte o Accusata, gl’atti dei Verbali Interrogatori, i Verbali delle Udienze, le Ordinanze e Giudizi I° II° III° Definitivo.

Le Parti Attrice o Offesa e Contro Parte o Accusata o Parti interessate avente diritto, come gl’Avvocati della parti interessate la Cancelleria del Tribunale del Magistrato o Giudice, trasmette, tramite posta elettronica certificata, il numero di ruolo e numero di codice segreto di cartella telematica del procedimento, inoltre una cartella telematica copie del procedimento, in cui l’avvocato, con un copia incolla dei documenti, vengono inserti.

L’Avvocato invia una e.mail alla Cancelleria del Tribunale come oggetto copie e n° procedimento, quando deve recarsi in Tribunale alla Cancelleria Ufficio Copie, indicherà il numero del procedimento e tramite la cartellina copie le stamperà le quantità richiesta, con il pagamento del bollo e copia, già informati della cifra esatta, secondo un prontuario copie.  

I Diretti Interessato hanno diritto a conoscere il numero di procedimento e chiedere d’estrarre copia del Fascicolo Elettronico presso il Tribunale Italiano.

L’Ufficio Copie rilascia sempre comunque copie autentiche, la cui cifra sarà maggiorata per i timbri di autenticazione del Tribunale Italiano.

I Cittadini-e Italiani-e e Stranieri-e, qualora fossero indigenti, possono richiedere copie autentiche del Fascicolo Elettronico una sola volta, pagando una tassa minima di bollo al Tribunale Italiano.

TRIBUNALI ORDINARI E SUPERIORI

Nella Costituzione della seconda Repubblica Italiana, lo Stato Italiano tramite l’Istituzione Giudiziaria si costituisce per i reati commessi contro le Leggi previste nei Codici di Procedura Civile, Penale, dai Cittadini-e Italiani-e e Stranieri-e sul Territorio Italiano, nei Tribunali Ordinario e Superiore, con tre gradi di Giudizio, Ia Corte Giudicante, IIa Corte D’Appello e IIIa Corte Giudizio Definitivo.

TRIBUNALE ORDINARIO ITALIANO

SEZIONE CIVILE

SEZIONE PENALE

 

Ia CORTE GIUDICANTE

PROCESSO CIVILE

PROCESSO PENALE

ATTI DI CITAZIONE IN GIUDIZIO o QUERELA DENUNCIA

Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, il Nuovo Ordinamento del Codice di Procedura Civile e Penale sono uguali, per cui sono abrogate tutte le discrezionalità dei Magistrati e Giudici.

 

Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, il Nuovo Ordinamento del Codice di Procedura Penale nei Procedimenti Penali e nei Processi Penali, sarà assegnato il Pubblico Ministero, solo nel caso dell’espletamento d’Indagini  Scientifiche e Strumentali, per alcuni Delitti Penali, in cui necessita la Pubblica Accusa, con la costituzione delle Parti Civili.

 

Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, il Nuovo Ordinamento del Codice di Procedura Penale, i G.I.P. Giudici per le Indagini Preliminari, con alcuni Sostituti Procuratori, diventano Giudici Monocratici dei Processi Penali tutti portati in giudizio. 

Oggi molti Processi considerati minori sono celebrati senza valutare l’economicità, mentre alcuni procedimenti giuridici di rilevanza economica sono archiviati, che consentirebbe di avere maggiori entrate per spese processuali, adeguati ai costi Istituzionali Giudiziari allo Stato Italiano.

LA REDAZIONE DELL’ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO E QUERELA – DENUNCIA

I Cittadini-e Italiani-e e Stranieri-e che presentano Denunce Querele alla Polizia nelle Questure o ai Comandi dei Carabinieri, il procedimento viene iscritto con NR.GR. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, ma molto secondo chi viene accusato sia nella Causa Civile e Penale, l’Avvocato dopo aver preso l’acconto di parcella, trova il cavillo giuridico, per non procedere.

 

Quando deve essere denunciata la Classe Dirigente Istituzionale e Privata, gl’avvocati scordano le leggi, di depositare alcune prove all’insaputa dell’ignara Parte Lesa, motivo per cui la nomina dell’Avvocato può avvenire dopo la notifica ed iscrizione a ruolo a 30 gg. dalla prima udienza, nel caso senza un avvocato, sarà nominato d’ufficio nella Segreteria del Magistrato o Giudice.  

 

Occorre un Ufficio dei Diritti Civili e Giuridici, in cui sono presenti una segreteria per fissare gl’appuntamenti e Giovani Avvocati che fanno praticantato, che redigono gl’Atti di Citazione in Giudizio Civile è intestato al Tribunale Civile, la Querela Denuncia intestato al Tribunale Penale, con l’intervento di un Magistrato della Procura della Repubblica come Pubblica Accusa, entrambi l’Atto di Citazione e la Querela Denuncia, dovranno essere indicate la data della prima udienza entro 90 gg, il valore della causa e contributo unificati e devono essere prima notificati alla controparte, per consentire di costituirsi con Atto di Costituzione in Comparsa o contro un terzo, entro 20 gg. prime della data prefissata nella Citazione in Giudizio o Querela Denuncia.

 

Secondo il reddito del Cittadino-a Italiano-a e Straniero che ricorre in Giudizio, il patrocinio a spese dello Stato Italiano, inoltre scrivere i capi d’imputazione secondo gl’articoli di legge, indicare i testimoni a carico, i documenti depositati è obbligatorio scrivere l’elenco delle le prove documentali depositate, salvo scrivere che occorre ancora acquisirle, con apposito modulo di richiesta al Giudice Monocratico o Magistrato Inquirente.

 

L’Atto di Citazione Civile e Querela Denuncia, dopo essere stato notificato regolarmente dall’Ufficiale Giudiziario entro 10 gg. deve essere iscritto a ruolo, con NR.GR. della Causa Civile e Penale, con avvenuto pagamento del bollo di Contributo Unificato.

 

Il Codice di Procedura Civile e Penale, prevede l’obbligo perentorio che con l’Atto di Citazione Civile, Denuncia-Querela o Querela Denuncia, siano depositi i Documenti di Prova o autentici o copie autenticate, per ridurre i tempi processuali, in quanto qualora la parte attoria chiede la prova dell’asserita proprietà di un bene o avvenuto pagamento o altra accusa che necessita una prova documentale, la controparte deve presentarla allegata con la Costituzione in Comparsa, salvo la necessità di reperirla, con la richiesta al Giudice Monocratico o Magistrato Inquirente.

 

Nell’Ufficio del Giudice Civile devono entrare solo le parti interessate della Causa Civile, gl’Avvocati e le parti Attrice e Controparte, salvo la persona parte in causa fosse anziana, accompagnata da un parente stretto, previa informazione al Giudice Monocratico.

NORME ANTICORRUZIONE

NORME DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER GLI APPALTI DI MERCI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA E INFRASTRUTTURALE

Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, prevede che il Delegato Politico, come Assessore o Parlamentare, svolga il proprio compito amministrativo al servizio dei Cittadini-e Italiani-e e Stranieri-e per il tempo del loro mandato di quattro anni e compito dell’Istituzione Giudiziaria della Corte dei Conti Nazionale o Ragioneria dello Stato Italiano, legiferare norme di erogazione dei finanziamenti per gli appalti di merci e manutenzione ordinaria e straordinaria e appalti infrastrutturali, in modo d’avere una spesa uniforme in tutte le Regioni Italiane, ma soprattutto evitare la malversazione sui finanziamenti sugli appalti in generale, per favorire gruppi d’imprese o gruppi finanziari.

La Corte dei Conti dopo aver approvato in tempi certi le Delibere di Spese per Appalti preventivo e consuntivo secondo l’inderogabile prontuario dei prezzi dei prodotti delle merci e costi di spesa per i  Servizi, di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria e Appalti Infrastrutturali, alla Corte dei Conti Provinciale e Regionale.

Il Documento d’approvazione della Corte dei Conti del Bilancio preventivi di spesa degli Appalti, sarà trasmesso a tutte le Banche Interessate a finanziare l’appalto ad un tasso d’interesse più basso, con l’accensione di una fidejussione bancaria a favore della ditta o società appaltatrice, per inizio fornitura o lavori, per cui emetterà fatture a lotti di merce o lavoro eseguiti, solo allora la Banca Finanziatrice erogherà le somme a copertura di spesa della ditta o società appaltatrice, sino al completamento della commessa d’appalto.

Gli Assessorato Comunale, Provinciale o Regionale, non potranno avere numeri di c/c con somme depositate, superiori al minimo di fabbisogno finanziabile di spese correnti.

Il Direttore di Banca che non rispetta le Norme di Erogazione dei Finanziamenti per gli Appalti di Merci, di  Manutenzione Ordinaria e Infrastrutturale, cioè eroga somme senza corrispettivi di fatture di spesa, per commettere il reato di malversazione o concorso in truffa ai danni dello Stato Italiano, per cui portati in Giudizio innanzi il Tribunale Superiore di competenza territoriale, che in realtà in materia sostituisce il Tribunale Amministrativo Regionale

Gli Assessorati Comunali, Provinciali, Regionali, tramite i loro uffici amministrativi di spesa preventivi e consunti sugli appalti, dovranno certificare le fatture mensilmente inserirle del Bilancio Informatico, con scansionata fattura, che invieranno alla Corte dei Conti competente, in modo da poter inviare controlli sulle fatture correnti e verifica dell'erogazioni dei servizi, esecuzioni delle opere e ricevimento della quantità delle merci, con controllo dei Bilanci di Spesa preventivi con i consuntivi, per essere comunicati e trasmessi alla Ragioneria dello Stato Italiano, in modo d’avere la spesa Pubblica e Privata sotto controllo e soprattutto nel tempo stabilito il Bilancio Annuale di tutte le Regioni Italiane da presentare alla Camera della Regioni Italiane e Camera Nazionale. 

La Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione le fatture di spesa dovranno essere controfirmati dai Delegati Civili delle Categoria di ogni Assessorato ed Istituzione, non inteso obbligatoriamente come approvazione, ma come aver preso copia e conoscenza, qualora alcune spese non dovessero corrispondere al reale o esose rispetto a lavoro di appalto o forniture, presentano a parte relazione di controllo Amministrativo alla Corte dei Conti del Capoluogo di Provincia e Regionale ad uno dei tre Tribunali Superiori competenti i quali hanno l’obbligatorietà dell’azione penale di disporre indagini e verificare qualora sussistono estremi di reato, oltre che al falso in Bilancio anche malversazioni economiche e perseguiti penalmente i responsabili a termini di legge.

Qualora risultassero spese non previste o con appalti esosi rispetto ai preventivi di spesa interviene la Corte dei Conti Regionale, che trasmetterà gli Atti alla Corte dei Conti Generale del Tribunale Superiore del Nord- Centro-Sud.

La Corte dei Conti avrà decisione di valutazione di spesa per i Grandi Appalti Infrastrutturali, sui tempi di consegna, che influenzano i costi e approvazione finale dell’erogazione dei finanziamenti, nella spesa Straordinaria Istituzionale ed Ordinaria.

" LE LEGGI SONO UGUALI PER TUTTI E DEVONO ESSERE FATTE RISPETTARE A TUTTI I CITTADINI-E ITALIANI-E E STRANIERI-E ”

COMMISSIONE INVESTIGATIVA NAZIONALE

La Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, prevede la nascita di una Commissione Investigativa Nazionale istituita per conto delle Corti dei Conti Nazionale e Tribunali Amministrativi Nazionale, Comandi Nazionali della Guardia di Finanza, la Consob e Commissione Nazionale Antimafia.

La storia dimostra che la Costituzione della prima Repubblica Italiana non è rispettata nei diritti fondamentali al lavoro nell'arco della vita lavorativa ed una pensione alla vecchia per tutti, perché sono rappresenti interessi di parte, per ipocriti motivi ideologici e personalistici di potere Politico, Istituzionale, Sociale ed Economico, che crea i presupposti d'illegalità e corruzione endemica diffusa, politica di potere personale, voto elettorale di scambio, favoritismi retributivi, legislativi giudiziari, fiscali e previdenziali, che sgretolata alle fondamenta la Convivenza Civile la Costituzione della Repubblica Italiana e Sovranità dello Stato Italiano.

Nella Democratica di Rappresentativa Partecipazione e Cogestione della seconda Repubblica Italiana il lavoro trova diritto garantito con la nuova rappresentatività Politica di tutte le Categorie Istituzionale, Sociale ed Economico percentualmente agl'appartenenti e legislazione di Sviluppo Economico Evolutivo Equilibrato, che crea occupazione intesa d'utilità sociale di trascorrere la giornata, per distribuire un reddito e pensione alla vecchiaia.

I Cittadini Italiani che a vario titolo ricevono un reddito mensile come sostegno al reddito dallo Stato Italiano, devo svolgere un attività di volontariato, secondo le disponibilità di tempo e condizioni fisiche di salute, per rendersi utili e pronti al reinserimento lavorativo.

La Legalità è  principio fondamentale sancito dalla Costituzione della seconda Repubblica Italiana, inteso nel rispetto dei Contratti Nazionale di Lavoro sottoscritti dalle Categorie, sulla base della responsabilità e professionalità Politica, Istituzionale, Sociale ed Economica di ricevere ed ottenere un reddito mensile nell'arco della vita lavorativa e pensione alla vecchiaia, la corruzione è un illegale percepimento di reddito sottratto al controllo fiscale e previdenziale, inoltre violano le leggi che regolano la convivenza civile, la libera e leale concorrenza economica e lealtà professionale Politica, Istituzionale che tradiscono il giuramento di fedeltà alla Costituzione della seconda Repubblica e Sovranità delle Stato Italiano. 

La Commissione Investigativa Nazionale è legittimata ad individuare i proventi della corruzione Politica, Istituzionale, Sociale ed Economica, come le Società Erogatori e Distributori Energia, senza controllo sulle tariffe, sulle Assicurazioni, senza controlli incrociati, tra il percepito dalle Parti Lese come danni morali e materiali  e quelle elevatissime dichiarate a detrazione dell'attivo di Bilancio e Imponibile Fiscale, che giustificano gl'alti costi delle tariffe assicurative, inoltre i proventi illeciti dal Narcotraffico, i patrimoni illegali della mafia, andrangheta, camorra e la grande evasione fiscale e previdenziale.

Occorre il coordinamento dalle sedi Circoscrizionali dalla Guardia di Sicurezza e Guardia di Finanza, alle Questure, con i Nuclei Regionali della Guardia di Finanza, per avere informazione e controllo capillare sul Territorio Italiano.

La Commissione Investigativa Nazionale sarà composta da Comandanti della Guardia di Finanza e Sicurezza Nazionale ed Investigativa e del R.I.S. Reparti Investigativi Speciali, con gl’arredi per archivi e la strumentazione di ricerca investigativa, che abbiano maturata esperienza nei Nuclei Regionali e Questure, per verifiche dei Bilanci di grandi società, sui sistemi di sicurezza informatici ed investigativi sulla tracciabilità delle informazione, con continui aggiornamenti nel centro di ricerca interno, per scoprire con le più sofisticate tecniche, come le cosche della mafia, andrangheta e camorra è legata con la criminalità straniera, l'organizzazione sul pizzo, usura, prostituzione, spaccio di droga, investiti in attività produttive e commerciali, con una contribuzione fiscale di molto inferiore al denaro sporco riciclato ed investigare sugl'arricchimenti improvvisi o inspiegabili.

Le indagini saranno incentrate alla conoscenza sulle ramificazioni della corruzione ed occulti legami con la Politica, Istituzioni ed Economia Finanziaria Speculativa e verificare la corruzione dl'arricchimento criminale ed illecito, evasione fiscale ed denaro sporco, confiscando obbligatoriamente i beni mobili, immobili e valutari, con pena detentiva in luogo di detenzione.

Questo impedisce innanzitutto le ramificazione ed isolando e riducendo la corruzione e criminalità organizzata a livello Nazionale e Internazionale. 

La Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione motiva la costituzione dei tre Tribunali Superiori, coadiuvati dalle Sezioni Investigative Superiori e Commissione Investigativa Nazionale, perché la Sovranità dello Stato Italiano è usurpata della Partitocrazia Italiana Anarcofascista, come appartenenza nella nomina la Classe Dirigente Italiana, Politica, Istituzionale ed Economica,  privilegiata con retribuzioni e liquidazioni faraoniche, per cui calatiti dall'alto, senza capacità o possibilità organizzative legislative di prevenzione e controllo, perché circondanti da lotte di potere, inoltre per espandere il consenso elettorale, espandono la Spesa Pubblica, aumentando gl'appalti con base d'asta esose parassitaria ed incontrollata, con il disavanzo coperto con prestiti d'emissioni di BOT e CCT senza creare i presupposti di sviluppo economico.

 

Questo determina la recessione economica, che riduce al minimo da dieci anni l'entrate contributive pensionistiche, senza poter erogare le pensioni a tutti i Cittadini Italiani, allontanando l'età pensionabile, favorendo la permanenza a lavoro con favoritismi sulle retribuzione già elevate per molte categorie Dirigenziali Pubblica e Privata, mentre l'indebitamento dello Stato Italiano, lo stanno pagando i Giovani Italiani con il lavoro precario e lo pagherà la generazioni future, con un reddito e pensioni di molto inferiore dell'attuale.

La Classe Dirigente Italiana, Politica, Istituzionale ed Economica elude le responsabilità giuridiche Civili e Penali, con poteri costituiti d'impunità come, Autogoverno e Autogiudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, Autogoverno e Autogiudizio del Tribunale Amministrativo Regionale, Autogoverno e Autogiudizio della Consob, società quotate in Borsa, Autogoverno e Autogiudizio del Tribunale Sportivo, che motiva la corruzione dilagante ed illegalità amministrative ed interessi corruttivi della mafia, andrangheta e camorra sugl'appalti pubblici e sulle impunità delle attività illegali, come pizzo, usura, prostituzione, spaccio di droga, investiti in attività produttive e commerciali, con una contribuzione fiscale di molto inferiore al denaro sporco riciclato, per cui la Commissione Nazionale Antimafia, i Pool Antimafia, Pool di Tangentopoli, sono insufficienti al sistema dilagante della corruzione endemica.

SICUREZZA NAZIONALE

La Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, il Ministero Difesa degl'Interni, responsabilizza i Comandi Generali della Guardia di Sicurezza Nazionale, con un piano strategico di controllo e coordinamento del Territorio Generale Italiano, tramite i Tribunali e Sezioni Investigative Superiori ed Ordinarie,  Prefetture, le Questure Italiane, con interscambio informativo con la Commissione Investigativa  Nazionale, sulla quantità e tipologia dei reati che vengono commessi, per definite le necessità immobiliari come locali di logistica permanente, e numero dei addetti ai Comandi della Guardie di Sicurezza  e Guardie di Finanza Territoriali di zona e mezzi necessari di trasporto per il Pattugliamento delle Zone per conoscere bene la zona assegnata, come prevenzione e sicurezza, sulla Legalità Fiscale, Previdenziale pensionistica, sicurezza lavoro e reati in violazione delle leggi dello Stato Italiano. 

GIURIA POPOLARE

Nei Tribunali Superiori è previsto l'obbligo a tutti i Processi Penali Superiori, la costituzione della Giuria Popolare ed in alcuni Processi Penali Ordinari,  per coadiuvare nel giudizio il Giudice o Collegio Giudicante, come garanzia d'imparzialità di giudizio, secondo l'esigenze della Sovranità Popolare dello Stato Italiano.

AVVOCATI

Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione con la riforma dell'Istituzione Giudiziaria, con Ufficio Sezione Investigativa e con la separazione del ruolo e carriere  l'Avvocato dell'accusa o di difesa avrà pari ruolo, con Avvocato della pubblica accusa o Sostituto Procuratore della Repubblica, di fronte al Giudice o Collegio Giudicante dei Tribunali Superiori ed Ordinari. Questo consente all''Avvocato dell'accusa o di difesa, di sottrarsi dai condizionamenti di carriera professionale conseguente reddito annuale, perché l'esposte Querele Denunce  ai Tribunali Superiori ed Ordinari, non saranno archiviate per innumerevoli procedimenti giudiziari in presenza di reato o motivi discrezionali dei Sostituti Procuratori della Repubblica e del GUP Giudice Unico Preliminare.

L'Avvocato non troverà di fronte all'aula dello stesso Tribunale Superiore ed Ordinario, un Sostituto Procuratore passato direttamente a Giudice o nel Collegio Giudicante, con cui aveva avuto interlocuzioni in precedenti giuridici archiviati in presenza di reato o processi dove non venivano accolte nessuna delle richieste come Avvocato d'accusa o difesa.

 Gl'Avvocati a maggiore garanzia d'imparzialità sul procedimento giuridico e lealtà professionale nell'Ordine degl'Avvocati, dovranno secondo il nuovo Codice di Procedura presentare le Querele Denuncie ai Tribunali Superiori ed Ordinari, in carta semplice non intestata e solo dopo che il proprio Cliente avrà ricevuto l'ammissione al Giudizio e il Procuratore Capo Inquirente del Tribunale Superiore o Ordinario avrà assegnato il procedimento giuridico al Magistrato Inquirente,  presenterà la procura d'assistenza legale del proprio Cliente, con la certezza che il procedimento vada in giudizio.

Ia CORTE GIUDICANTE

Il Collegio Giudicante della Ia Corte  Giudicante deve avere una specificità nel Giudizio di rieducazione al lavoro coatto o rieducazione detentiva, con definizione del risarcimento dei danni morali e materiali, inoltre qualora le prove di reato sono rilevanti e inconfutabili, il Magistrato Inquirente chiederà al Giudice della Ia Corte  Giudicante, d'emettere nel giudizio l’inappellabilità della sentenza o ricorso nel giudizio in IIa Corte d’Appello.

Nel caso sussistono reali novità probatorie di prove e testimonianze dopo il Giudizio di Primo grado, di scaggionamento o coinvolgimento di altre persone accusate può ricorrere in IIa Corte d’Appello, la cui decisione deve essere presa entro i termini di legge dalla Procura Generale, Sezione Riesame ricorso in IIa Corte D'Appello, che valuta le novità giuridiche di riammissione al giudizio del procedimento giuridico, la riduzione del ricorso in IIa Corte d’Appello consente l'utilizzo di un maggior numero dei Magistrati Inquirenti e Giudici  per la Ia Corte  Giudicante, riducendo i tempi ed aumentando i procedimenti portati in giudizio con sentenza definitiva e rispetto dell'economicità dell'Istituzione Giudiziaria.   

IIa CORTE D'APPELLO

Nella Democrazia Partecipativa Propositiva e Cogestione, la IIa Corte d’Appello è un ricorso alla sentenza della Ia Corte Giudicante,  perciò deve essere motivato da nuove elementi di prove o testimoniali o probatori di discolpa o perché basato su elementi esclusivamente indiziari.

Il ricorso alla IIa Corte D’appello deve passare al vaglio della Sezione del Riesame e nuovamente della sezione investigativa Superiore o Ordinaria, per accertare reati pendenti nel medesimo o in altro Tribunale Italiano, le recidive di condanna per il medesimo reato che non ammettono il ricorso in Corte d’Appello, inoltre per valutare nuovi elementi di prova presentati o indicati nel ricorso ed essere approvato dalla Procura Generale, perché ammette che non sono stati giudicati tutti i fatti ed elementi di prova a discolpa o sono sopraggiunti elementi nuovi di prova o d’accusa o discolpa.

IIIa CORTE GIUDIZIO DEFINITIVO

Nella Democrazia Partecipativa Propositiva e Cogestione il ricorso all’ultimo gradi di giudizio della IIIa Corte Giudizio Definitivo devono avere il benestare della Procura Generale, motivandone la richiesta, esempio sulla predeterminazione del reato, sulla definizione della gravità del capo d’imputazione, sul concorso del reato, sulla certezza delle prove, sulla certezza dell’accusa di aver commesso il reato stesso. come ricorso finale ai due precedenti Gradi di Giudizio. Queste sono le motivazioni dell’ultimo ricorso alla IIIa Corte Giudizio Definitivo che deve dare un giudizio definitivo, con le due possibili  sentenze di giudizio o la conferma della condanna, con le varianti della pena, o l’annullamento della sentenza, perché l’accusa era fondata prevalentemente su prove indiziarie, oppure le prove non sufficienti a dimostrare con assoluta certezza l’accusa, anche durante la fase processuale della Ia Corte  Giudicante e IIa Corte d’Appello

TEMPO DEI PROCESSI NEI TRE GRADI DI GIUDIZIO

Nella Democrazia Partecipativa Propositiva e Cogestione i Processi saranno istruiti entro due anni, il primo anno per l'indagini testimoniali e prove oggettive ed ammissione al giudizio, nel secondo anno tempo preparazione instaurazione del Processo e preparazione della difesa da parte degl'Avvocati degl'accusati ed Avvocati delle parti lese, con l'ammissioni o meno delle eccezioni, dopo un massimo di due anni saranno emessi il Giudizio della Ia Corte Giudicante, un anno per il Giudizio della  IIa Corte d'Appello ed un anno per il Giudizio della  IIIa Corte Giudizio Definitivo.

Il risarcimento dei danni morali e materiali avverranno entro sei anni e sei mesi e definiti nel giudizio della Ia Corte Giudicante, con una provvisionale del risarcimento e completato il pagamento entro sei mesi salvo variazione del giudizio del  IIIa Corte Giudizio Definitivo. Questo abroga la assurdo ricatto legislativo, da parte della Partitocrazia Italiana, dell'Istituzione Giudiziaria ed Ordine degl'Avvocati di concedere una riduzione delle pene detentive, per ridurre i tempi del Processo, prolungati in modo artificioso, in violazione delle leggi e pene detentive, come prevenzione e garanzia della Legalità nello Stato Italiano.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

 Art. 114. (*) – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115. (*) – [Abrogato].

Art. 116. (*) – Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/ Vallé d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/ SüdTirolo è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Modifica

Art. 116.    La Costituzione della seconda Repubblica Italiana prevede il federalismo in uniformità legislativa di tutte le Regioni d’Italia, istituendo la Camera Nazionale delle Regioni dei Delegati delle Categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche, la quale legifera a conferma delle delibere e leggi di uno o più Consigli Regionali, rendendole applicative a tutte le Regioni d’Italia, per rendere uniforme lo sviluppo sociale ed economico dello Stato Italiano.

Le Regioni Italiane, hanno autonomia sulle imposte locali, con obbligo inderogabile del rispetto dei parametri delle aliquote fiscali modulate dello Stato Italiano.

Le Regioni Italiane hanno autonomia sulle imposte locali ed eccezionalmente su quelle Nazionali, nella defiscalizzazione di alcune imposte, nella riduzione degli adempimenti burocratici, nella cogestione tra Istituzioni Regionali e Società finanziarie private atte ad incentivare gl’investimenti programmatici di crescita economica, nella Ricerca Scientifica, industriale e Commerciale, nella creazione di impresa, d'industria e commercio, come finalità la crescita occupazionale e distribuzione del reddito.

Le Regioni Italiane hanno autonomia sulle modalità di Spesa Pubblica Istituzionale Regionale e investimenti infrastrutturali, nel rispetto inderogabile della Spesa Pubblica programmata dal Ministero della Programmazione Economica ed approvata dal Governo Nazionale.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

 Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato Italiano, con la Camera Legislativa Nazionale e Camera Nazionale delle Regioni nel rispetto della Costituzione della seconda Repubblica Italiana, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dai Trattati Internazionali.

Lo Stato Italiano ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) Politica Estera e Rapporti internazionali dello Stato Italiano; rapporti dello Stato Italiano con l’Unione Europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati Nazionali non appartenenti all’Unione europea;

b) Gli accordi Internazionali sui flussi d’immigrazione controllata, di personale specializzato o in via di formazione professionale.

c) rapporti tra la Repubblica Italiana e le Confessioni Religiose;

d) Forze armate e Difesa; sicurezza dello Stato Italiano; armi, munizioni ed esplosivi;

e)Sovranità Monetaria dello Stato Italiano, sistema valutario; tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza con Interscambio Internazionale; Sistema Tributario e Contabile dello Stato Italiano; perequazione delle risorse finanziarie a livello delle Regioni e Nazionale;

f) Organi relativi alle leggi elettorali dello Stato Italiano; Referendum Costituzionali e Legislativi; elezione del Parlamento Europeo;

g) Ordinamento e Organizzazione Amministrativa degli enti pubblici nazionali e dello Stato Italiano;

h) Ordine Pubblico e Sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) Cittadinanza, Stato Civile e Anagrafi;

l) Giurisdizione e Norme Processuali; Ordinamento Civile e Penale; Giustizia Amministrativa;

m) Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i Diritti Civili e Sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) Norme Generali sull’istruzione; Ministero della cultura civile preparazione professionale ricerca scientifica, industriale e commerciale    

o) Previdenza Sociale;

p) Legislazione Elettorale, Organi di Governo e Funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) Dogane, Dazio Doganale delle Merci in eccedenza agli accordi Internazionali di Interscambio Commerciale, Protezione dei confini dello Stato Italiano e profilassi internazionale;

r) Pesi, Misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni;

commercio con l’estero;

tutela e sicurezza del lavoro;

istruzione, salva ‘autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;

tutela della salute;

alimentazione;

ordinamento sportivo;

protezione civile;

governo del territorio;

porti e aeroporti civili;

grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

previdenza complementare e integrativa;

armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni Italiane la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato Italiano.

Spetta alle Regioni Italiane la potestà delle delibere legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alla Camera Legislativa Nazionale e Camera Nazionale delle Regioni, confermare e uniformare le delibere legislative delle Regioni Italiane.

Abrogata

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato Italiano nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni Italiane.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni Italiane in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi Regionali Italiane rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, prevista percentualmente dalle Categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche.

La legge Regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni Italiane, per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione Italiane può concludere accordi ed intese con enti territoriali interni con altri Stati Nazionali, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato Italiano.

Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni Italiani salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni Italiane e Stato Italiano, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato Italiano e Regioni Italiane, nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini-e, singoli-e e associati-e, cooperazioni e consorzi, per lo svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

 Art. 119.  I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.  

Modifica

Art. 119. (*) – I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in rispetto al Bilancio programmatico di Entrata e Spesa e rispetto delle aliquote fiscali Nazionali. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.  

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato Italiano. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di Amministrazione, con programmata restituzione del debito.

È esclusa ogni garanzia dello Stato Italiano sui prestiti contratti dai Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni Italiane.

Art. 120.   La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Lo Stato Italiano tramite le leggi sull’importazione istituisce al controllo delle merci in entrata ed uscita dalle guardia Doganale, con dazi doganali per le merci in eccedenza secondo gli accordi Internazionali Commerciali.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121.   Sono organi della Regione: il Consiglio Regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio Regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione [117] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [71].

La Giunta Regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione Italiana; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato Italiano alla Regione Italiana, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica Italiana.

Art. 122.  Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Regione e degli altri componenti della Giunta Regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può assumere doppie cariche istituzionali e private o appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad un’altra Giunta Regionale, ovvero al Parlamento Europeo.

Il Consiglio Regionale elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Ufficio di Presidenza.

I Consiglieri Regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Abrogato

Il Presidente della Giunta Regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.

Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123.  Ciascuna regione ha uno statuto (**) che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.

Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Modifica

Art. 123.  I Delegati di Categoria eletti nella Giunta Regionale, eleggono gli organi componenti del Governo della Regione, che alloro volta, eleggono il Presidente della Regione Italiana.

Gli Statuti Regionali che regolano l’amministrazione della Regione, il Bilancio di Spesa ed Entrate, le spese d’investimento, sono uguali per tutte le Regioni Italiane e le loro modificazione, devono essere approvate della Camera delle Regioni Nazionale.

Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio Regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.

Abrogato

 Art. 124. Articolo abrogato dall’art. 9, comma 2, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Il testo previgente recitava: "Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione".

Abrogato.

 Art. 125. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.  Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.

Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.  

Modifica

Art. 126.  Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio Regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.

Il decreto è adottato sentita una Commissione dei Delegati Politici Nazionali e Regionali, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.  

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.  

Abrogato

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Abrogato

Art. 127.   Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [134] entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [134] entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

 Art. 128. (*) – [Abrogato].

 Art. 129. (*) – [Abrogato].

 Art. 130. (*) – [Abrogato].  

 Art. 131.  Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

 Art. 132.  Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli Regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.  

Modifica

Art. 132. (*) – La Costituzione della seconda Repubblica Italiana prevede con leggi approvate a maggioranza dalle due Camere Nazionale e Regionale di disporre la fusione di Regioni esistenti.

Abrogato

Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.

Art. 133.    Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove Province nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica Italiana, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.  

Art. 133 a. Le leggi emanate dai Governi Regionali,  per essere esecutive, devono essere riproposte all’approvazione della Camera delle Regioni Nazionale entro 60 g.g. della divulgazione, altrimenti decadono, salvo nuova riproposizione.

Lo scopo e dare Statuti e leggi Regionali uguali per tutti, al fine di avere uno Sviluppo Evolutivo Sociale ed Economico Equilibrato in tutte le Regioni Italiene

COMUNI

I Comuni devono avere un minimo di numero di abitanti e per ridurre la Spesa Pubblica Amministrativa, devono coordinarsi informatizzandosi con le Province Unificate di competenza. 

FRAZIONI

Le  Frazioni sono agglomerati di case rurali o avere un numero inferiore al minimo di abitanti per essere un Comune.

PROVINCE

Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, le Province occorre accorparle, in massimo tre Sedi Provinciali al centro geografico tra le Città capoluogo di Provincia, interconnesse ed informatizzate l'Amministrazione dei piccoli Comuni e delle Frazioni, collegandoli con unico mezzo di trasporto di Servizio Provinciale, per programmare la riduzione Bilancio spesa Pubblica reale preventiva e consuntiva.

Le Sedi Provinciali torneranno  alle reali funzione iniziale d'occuparsi delle problematiche Politiche, Sociali ed Economiche, per incentivare e creare lo sviluppo economico e decongestionare le grandi Città, per valorizzare la natura, le tradizioni, il modo di vivere a misura Umana, per essere vicino ai piccoli Comuni oggi abbandonati.

Le Sedi Provinciali devono essere la conservazione e promozione delle tradizioni e prodotti locali Agricoli, Alimentari e Vinicoli, l'Agriturismo alimentare, Turismo Provinciale, attività artigianali e semi industriali di prodotti al consumo locali Made in Italy.

Le Province saranno un'Istituzione necessaria come collante tra le Città Capoluogo, per avere una base Programmatica diffusa d'esperienze Politiche Legislative, Sociali ed Economiche, Infrastrutturali di collegamenti,  per  uno sviluppo armonico delle Regioni Italiane.

REGIONI

Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, la Costituzione della Seconda Repubblica Italiana, prevede che le Leggi e Delibere emanate da una Regione, devono trovare conferma ed approvazione legislativa dalla Camera Nazionale delle Regioni, perché devono trovare applicazione ed attuazione Politica di Sviluppo Economico Evolutivo Armonico in tutte le Regioni Italiane, perché abbiano equivalenti attività economiche e relativi livelli occupazionali, per contribuire tutte parimenti al gettito contributivo pensionistico e fiscali nei confronti dello Stato Italiano.

La Camera Nazionale delle Regioni prevede l'abrogazione degli statuti delle Regioni autonome. 

Questo in risposta alla Partitocrazia Federalista del Nord, con reconditi o provocatorie intenzioni di separatismo, prima fiscale e dopo geografico contro la Costituzione dell'Unità d'Italia.

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I

LA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 134.  La Corte Costituzionale Italiana giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione della seconda Repubblica Italiana.

Art. 135. (*) – La Corte Costituzionale Italiana è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.

Modifica

Art. 135.  La Corte Costituzionale Italiana è composta di quindici giudici nominati cinque dal Presidente della Repubblica e dieci nominati dalle due Camere Nazionale delle Regioni e Camera Legislativa Nazionale, in seduta comune.

I Giudici della Corte Costituzionale sono scelti con età non inferiore ai 55 anni, tra i Magistrati Inquirenti e Giudicanti dei Tribunali Superiori e Ordinari, in anzianità di ruolo di 20 anni, delle Giurisdizioni Superiori e Ordinaria ed Amministrativa, i Professori ordinari d'Università in materie giuridiche e gli Avvocati dopo venti anni d’esercizio.

I Giudici della Corte Costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno dei giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

Modifica

I Giudici della Corte Costituzionale sono nominati per quattro anni singolarmente rinnovabile una sola volta, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno dei giuramento, che avviene dopo la composizione del Parlamento e nomina del nuovo Presidente della Repubblica entro 60 giorni, non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il Giudice Costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

I componenti della Corte Costituzionale allo scadere del mandato per l’importanza e responsabilità Istituzionale dello Stato Italiano, saranno nominati con il titolo onorifico di Senatori a Vita.

L’attuale Corte Costituzionale per la concretezza legislativa al rispetto della Costituzione Italiana vigente e certezza dei tempi di risposta ai quesiti posti dalle istituzioni o semplici Cittadini-e Italiani-e, rappresenta come esempio per efficiente, la migliore Istituzione dello Stato Italiano.

La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con i doppi incarichi Istituzionali, come quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio come di legge. 

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i Giudici Ordinari della Corte Costituzionale, cinque Giudici del Tribunale Superiore e dieci membri nominati a maggioranza della Camera Legislativa Nazionale.

Art. 136.  Quando la Corte dichiara l’illegittimità Costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo del giudizio, con la Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il giudizio della Corte Costituzionale è pubblicata e comunicata alla Camera delle Regioni Italiane alla Camera Nazionale ed ai Consigli Regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali 

Art. 137.   Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte Costituzionale Italiana.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II

REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI

Art. 138.  La forma Repubblicana di Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione la revisione costituzionale, non prevede le modifiche fondamentali sulla Sovranità Popolare, sul Metodo Elettorale e Metodo Giuridico, già sottoposte alla voto di suffragio referendario ed approvazione Camere congiunte dei Delegati della Camera Legislativa Nazionale e Camera Nazionale delle Regioni.

Le modifiche su forme legislative transitorie alla Costituzione della seconda Repubblica Italiana, devono passare prima la vaglio della Corte Costituzionale e dopo per essere approvate dalla Camera Legislativa Nazionale e Camera Nazionale delle Regioni, in seduta comune.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una delle due Camere o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle due Camere Nazionali a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

Art. 139. – La forma dello Stato Italiano costituitosi in Repubblica Italiana, non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 I.  Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II.  Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

Modifica

ll.   All’elezione del Presidente della Repubblica partecipano i Delegati di Categoria congiuntamente delle due Camere Nazionale delle Regioni Italiane e Camera Legislativa Nazionale.

Alla elezione del Presidente della Repubblica Italiana, partecipano solo le due camere perché è il massimo della rappresentatività politica Istituzionale, Sociale e Economiche, con la Camera delle Categorie Legislativa Nazionale e della Camera delle categorie Nazionali delle Regioni, come Federalismo delle Regioni e Unità Nazionale dello Stato Italiano.

III.  Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati Presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

Modifica

III.   Alla prima composizione della Camera dei Delegati delle Categorie Legislativa Nazionali e della Camera dei Delegati delle Categorie Nazionale delle Regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, saranno nominati Senatori a vita a titolo onorifico, I Presidenti anziani delle due Camere e Presidente del Consiglio del periodo Costituente.

Abrogata

IV. Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V. La disposizione dell’articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI. Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111 (1).

 7 maggio 1981, n. 180, Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace.

 VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.

VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

 IX. La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’articolo sei

Attualmente, l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

XI. Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate (1).

(1) La l. cost. 18 marzo 1958, n. 1, Scadenza del termine finale di cui alla XI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, protrasse il termine al 31 dicembre 1963.

L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, Modifiche agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise".

XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII. [I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici, né cariche elettive] (1).

[Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale] (1).

I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.

I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

V. l. cost. 23 ottobre 2002, n. 1. "Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione", (G.U. 26 ottobre 2002, n. 252), ai cui sensi:

"Art. 1. – I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".

XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L’ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV. Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI. Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII. L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l’elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.

Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII. La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte del’’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DELLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1999, N. 1

 1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.

Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali.

È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.

Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2.     Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all’indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta.

Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DELLA L. COST. 18 OTTOBRE 2001, N. 3

 Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province

autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

COSTITUZIONE DELLA SECONDA REPUBBLICA ITALIANA

 La Costituzione della Seconda Repubblica Italiana, sarà sottoposta alla conoscenza di tutti, per un periodo di quattro anni e dopo sarà sottoposto alla conferma referendaria dei Cittadini Italiani ed approvata definitivamente una Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione a congiunte Camera Legislativa Nazionale e Camera Nazionale delle Regioni dei Delegati Politici delle Categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche.

La nuova Costituzione della seconda Repubblica Italiana di Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, non può essere oggetto di modifica nel Parlamento Italiano, perché sancita con una richiesta referendaria e periodo Costituente di 4 anni  per essere approvata delle due Camere Nazionale delle Regioni  e Camera Legislativa Nazionale e sarà confermata e sancita da referendum di Sovranità Popolare, per cui ogni modifica alla Costituzione Italiana deve passare per lo stesso iter democratico di modifica nel rispetto reale

della Sovranità del Popolo Italiano e dello Stato Italiano.

 

          PACE     LAVORO           GIUSTIZIA    LIBERTA'

 

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